Il comma 909 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) ha modificato il D.Lgs. n. 127/2015, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il regime opzionale della trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, nonché ha concesso l’opportunità ai contribuenti, a decorrere dal 1° luglio 2016, di utilizzare gratuitamente il servizio erogato dall’Agenzia delle entrate di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.
Il successivo comma 916 ha stabilito che l’obbligo trova applicazione con riferimento “alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019”, mentre il comma 917 ha anticipato il predetto obbligo al 1° luglio 2018 per le fatture relative a “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori” (lett. a))1, nonché per “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica” (lett. b))2.
In relazione al nuovo obbligo, l’art. 1, comma 3, del richiamato D.Lgs. n. 127/2015 – come modificato dalla L. n. 205/2017 – stabilisce che “Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti3 nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 24. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio”.
Con l’emanazione del Provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, corredato dell’Allegato A5, l’Agenzia delle entrate ha fissato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzando il Sistema di Interscambio.
In pari data sono giunti i primi chiarimenti, riguardanti il comparto dei carburanti e dei subappalti, con la pubblicazione della Circolare n. 8/E; a completamento delle delucidazioni in precedenza fornite è stata emanata una seconda Circolare, la n. 13/E del 2 luglio 2018. ... segue
08/01/2019